In Germania, secondo la legge tedesca, un doppio cognome per il bambino, composto dai cognomi di entrambi i genitori, non è consentito. I genitori possono scegliere il cognome della famiglia o se, al momento della nascita del bambino, i genitori sono sposati e non portano un cognome comune di famiglia, è necessario rendere una dichiarazione sulla scelta del cognome che il bambino dovrà acquisire.

Se i genitori non scelgono, ai figli viene attribuito o il cognome del padre o quello della madre, in base ad un’intesa tra genitori. Differente e il caso in cui i genitori non sono sposati al momento della nascita del bambino, in questo caso acquisisce alla nascita solitamente il cognome della madre.

In Austria, se i due coniugi hanno adottato un cognome comune, il bambino prende il cognome familiare. Nel caso in cui i genitori abbiano mantenuto i propri cognomi d’origine o non siano sposati, al bambino verrà assegnato il cognome della madre; inoltre i figli non ottengono il doppio cognome.

In Spagna vige la regola del doppio cognome, per cui ogni bambino porta il primo cognome di entrambi i genitori, nell’ordine deciso in accordo tra di essi. In caso di disaccordo, è attribuito al figlio il primo cognome del padre insieme al primo cognome della madre. Una volta maggiorenne, potrà proporre istanza per invertire l’ordine dei cognomi.

In Italia invece la sterzata è avvenuta il 27 Aprile 2022, data che segna una svolta storica per quanto riguarda l’automatismo che assegna il cognome paterno ai figli. La Corte Costituzionale infatti ha stabilito che sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli. Ma procediamo con calma.

(Credits: La Repubblica)

Tra testi unici e pronunce giurisprudenziali

L’iter è iniziato il 15 febbraio scorso in Commissione giustizia al Senato con l’esame dei testi messi a punto per eliminare la norma attuale nella la parte in cui concede all’uomo, in assenza di accordi diversi, la priorità nell’attribuire il cognome ai figli della coppia, con l’obiettivo di creare un nuovo testo unificato che racchiudesse in sé cinque disegni di legge. Questo iter rappresentava la diretta conseguenza delle ultime pronunce sul tema da parte della Corte Costituzionale, la quale aveva bollato il presente automatismo come “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia”.

Nel caso esaminato dalla Corte Costituzionale con ordinanza dell’11 febbraio 2021, il Tribunale di Bolzano aveva contestato il fatto che non fosse possibile assegnare al figlio il solo cognome materno; tale questione è stata accolta dalla Consulta e inoltre ha rappresentato il punto di partenza per ulteriori riflessioni sul tema, le quali hanno portato alla decisione rivoluzionaria.

La Corte, partendo dalla questione posta dal Tribunale di Bolzano, ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale. Infatti, l’art. 262, primo comma, del Codice Civile entrerebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della nostra Costituzione e con gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) nella parte in cui si prevede l’assegnazione del cognome paterno nel caso in cui non ci sia un accordo tra i genitori e se tale regola valesse sempre e non solo nel caso di figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti.

(Credits: Il Riformista)

La solta della Corte Costituzionale

Visto il totale vuoto legislativo, la Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha deciso sulla propria ordinanza di autoremissione n.18/2021, con la quale aveva considerato pregiudiziale sollevare un interrogativo più generale, autointerrogandosi sulla costituzionalità della regola, prevista dal Codice Civile, di assegnare al figlio solo il cognome del padre.

La sentenza, fa sapere la corte attraverso un comunicato, ha stabilito che è “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre” dichiarando così illegittime tutte le norme che si pongono in contrasto gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione; articolo 117 che è in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Inoltre, entrambi i genitori devono condividere la scelta sul cognome del figlio, facendo diventare regola “che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato” e salvo il caso in cui vi sia un accordo tra di loro di assegnare esclusivamente il cognome di uno dei due. Ulteriormente, in caso di disaccordo sul da farsi, dovrà intervenire il giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.

Proprio questo ultimo punto risulta essere il più decisivo, infatti la Consulta sembra quasi voler dare una sveglia al legislatore, che nel totale immobilismo sembra incapace di portare il nostro Paese ad adeguarsi all’attuale realtà sociale.

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