La normativa sull’eutanasia potrebbe cambiare nei prossimi mesi: a giugno è infatti cominciata una raccolta firme (che si concluderà a settembre) per tenere un referendum e a inizio luglio è giunto in Parlamento un testo base per una legge.
Il referendum proposto dall’Associazione “Luca Coscioni”
La raccolta firme è organizzata dall’Associazione Luca Coscioni e il quesito referendario riguarderebbe l’art. 579 del codice penale, abrogandolo in parte e dunque non considerando più colpevole una persona che aiuta a morire un malato che lo ha scelto consapevolmente. Anche la legge 219 del 2017 riguarda tale aspetto: ha introdotto il testamento biologico e il consenso informato, permettendo al malato di scegliere a che cure sottoporsi e quali rifiutare.

La persona malata che potrebbe ricorrere all’eutanasia viene intesa come “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”, come definito dalla Corte Costituzionale nella sentenza num. 242 del 2019 (“caso Cappato”).
Il tentativo di sviluppare una legge
Il testo base per una legge è stato approvato dalla Commissione Giustizia e Affari sociali della Camera dei Deputati: intende disciplinare “la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita”. La proposta si concentra perciò sulla morte medicalmente assistita (infatti si chiama “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”) e interviene su un altro articolo del codice penale, cioè il 580, che tra l’altro è stato considerato illecito costituzionalmente dalla Corte Costituzionale nella sentenza del Caso Cappato.
La sentenza della Corte Costituzionale del 2019 e la legge del 2017 hanno reso penalmente lecita l’eutanasia passiva o omissiva (quando si cessa di curare un paziente); ad ora, invece, l’eutanasia attiva è vietata, sia in forma diretta (quando è un’altra persona a mettere fine alla vita del malato), sia in forma indiretta (quando il malato agisce da sé dopo precedente aiuto di altre persone).